CCIR Metalmeccanica – Artigianato: siglato il rinnovo per la Regione Veneto

Aumenti retributivi differenziati per settore, consolidamento del welfare contrattuale e maggiore impegno sulla formazione professionale tra i punti principali del nuovo contratto

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato firmato il contratto regionale per i settori Metalmeccanica, Orafi Argentieri, Odontotecnici – Artigianato, che interesserà quasi 70.000 dipendenti in tutta la regione Veneto.
L’accordo sottoscritto prevede, tra i punti principali, l’accorpamento dei diversi contratti esistenti per i tre diversi settori produttivi, la parificazione delle relative retribuzioni, l’aumento e il consolidamento del welfare contrattuale a cui si aggiunge, l’aumento del contributo aziendale per gli iscritti ad un fondo di previdenza contrattuale e un maggiore impegno sulla formazione professionale.
L’aumento retributivo in busta paga è differenziato per settore:
70,00 euro medi al mese, per orafi argentieri e odontotecnici;
160,00 euro annui di welfare, per i meccanici.
Previsti, inoltre, aumenti dello 0,4% della retribuzione lorda sui Fondi previdenza.
I Sindacati hanno affermato che la firma definitiva è arrivata grazie alla volontà delle parti di raggiungere entro la fine dell’anno il rinnovo, in modo da poter riconoscere al settore produttivo della regione un compenso adeguato sia in merito alle condizioni economiche che normative. 

Onlus: crediti d’imposta sulla fornitura di energia e gas solo per le attività connesse

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 586/2022, integra i chiarimenti già forniti con circolare n. 36/2022 in relazione all’applicabilità dei crediti d’imposta agli enti non commerciali.

La risposta in esame riguarda un quesito posto da una Onlus che svolge direttamente l’attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse, che si interroga sulla possibilità di fruire dei crediti d’imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, avendo subito un forte rincaro del costo delle materie prime (D.L. 21/2022). Nello specifico, la Onlus chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle “imprese” richiamato dalla norma, consente di includere anche l’istante tra i possibili beneficiari del credito d’imposta.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione dei crediti di imposta energia e gas, con la circolare n. 36/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione), fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Partendo da questo assunto, possono accedere al beneficio anche le Onlus, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia utilizzata per le attività connesse, trattandosi di ente che, oltre alle attività istituzionali, svolge anche attività commerciali che, dal punto di vista fiscale, sono qualificate come commerciali e rilevanti ai fini IVA, sia pure in regime di esenzione. A tal fine, l’Agenzia precisa che nel caso in cui l’Ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale – rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale – è necessario individuare i criteri oggettivi che consentano una corretta imputazione delle spese.

Nella risposta a interpello n. 586/2022, l’Agenzia delle entrate con riferimento alle Onlus (art. 10, D.Lgs. n.  460/1997), stabilisce le finalità di solidarietà sociale che tali Enti devono perseguire e considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Le attività istituzionali sono escluse dall’area della commercialità, di conseguenza sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a differenza delle attività connesse che mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per espressa previsione contenuta nel c. 2 art. 150 Tuir. Per tali ragioni, le Onlus posso fruire dei crediti d’imposta energia e gas con riferimento alle sole attività connesse di natura commerciale.

Aggiornati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale l’apposito decreto direttoriale, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 dicembre 2022).

L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica decorrerà dal 1° gennaio 2023. Lo stabilisce il Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

 

Tabella

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

 

Età Divisori Valori
57 23,419 4,270%
58 22,829 4,378%
59 22,256 4,493%
60 21,669 4,615%
61 21,079 4,744%
62 20,485 4,882%
63 19,888 5,028%
64 19,289 5,184%
65 18,686 5,352%
66 18,079 5,531%
67 17,472 5,723%
68 16,861 5,931%
69 16,251 6,154%
70 15,637 6,395%
71 15,025 6,655%
tasso di sconto = 1,5%

Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata Legge.

CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore

Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 

Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita

Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo

 

CCNL Gas: dal 2023 cambia la disciplina della reperibilità

 Maggiorazioni sui compensi e limiti all’impegno di reperibilità per i dipendenti del settore Gas

A decorrere dal 1°gennaio 2023, per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento, alla cogenerazione ed ai servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, l’impegno di reperibilità sarà limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite.
I compensi saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese e semestralmente verrà attivata una verifica con la rsu sulle eccedenze medie.
Nei confronti del personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati verrà riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 6,00 euro. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24esimo per ciascuna ora. Tutti i compensi saranno corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.

Investimenti green: le domande di accesso al credito per le PMI

Le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti a basso impatto ambientale possono presentare, dal 1° gennaio 2023, domanda per ottenere un’agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti maggiorato (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 6 dicembre 2022, n. 410823; comunicato 9 dicembre 2022).

Si tratta di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Soggetti beneficiari

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda, soddisfano i seguenti requisiti: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

 

Investimenti e spese ammissibili

I programmi d’investimento devono consistere in:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

 

Gli investimenti devono soddisfare i requisiti dell’autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, e della correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

 

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere a uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

 

L’agevolazione

Per gli investimenti green, in particolare, l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575% (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). Pertanto, per tali tipi di investimenti, il contributo è maggiorato del 30% rispetto a quello previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

 

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

 

La domanda

La domanda per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento potrà essere presentata dal 1° gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma.

 

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, a investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma presente nel sito istituzionale, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.

 

CCNL Igiene Ambientale: prorogata al 31 marzo 2023 la fruizione dei permessi sindacali

Le Associazioni datoriali, in via eccezionale e non ripetibile, hanno concesso la proroga al fine di favorire il processo elettorale di rinnovo delle RSU

A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di settore nel mese di ottobre, le Associazioni datoriali, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, A.g.c.i. Servizi e Assoambiente, hanno consentito, in via eccezionale e non ripetibile, l’utilizzo da parte delle strutture territoriali, entro il 31 marzo 2023 o fino alle elezioni delle nuove RSU, delle ore di permesso spettanti alla RSU nella misura del 35% del monte ore annuo relativo all’anno 2022, cui si aggiunge un ulteriore 35% del monte ore annuo per l’anno 2023. Le ore in oggetto andranno fruite esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla RSU dal CCNL di settore e le eventuali eccedenze non potranno essere riportate in periodi successivi. Tutte le ore eventualmente già fruite al medesimo titolo, fino alla data del 10 novembre 2022, andranno comunque detratte dal monte ore attribuito.
Nel comunicato le Associazioni datoriali hanno altresì precisato che la proroga è stata concessa al fine di favorire un rapido rinnovo delle RSU e per agevolare la gestione della fase preparatoria del relativo processo elettorale.

 

Il lavoro domestico in regime di somministrazione

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l’attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall’ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).

Ebit: realizzata l’intesa per nuove prestazioni straordinarie

Novità in materia di formazione e sostegno familiare

Realizzata l’intesa per le nuove prestazioni a carattere straordinario da parte dell’Ebit (Ente Bilaterale Industria Turistica), al fine di poter rispondere alle esigenze di sostegno circa il reddito percepito ed il welfare familiare.
Sfruttando le risorse residue del precedente intervento straordinario, per tutti coloro interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali, è stata convenuta l’introduzione di due sostegni familiari:
– il primo prevede un contributo alla genitorialità, a titolo di Una Tantum pari a 200,00 euro per un figlio fiscalmente a carico e di età compresa tra zero e 18 anni; per familiari non autosufficienti;
– il secondo un contributo Una Tantum pari a 500,00 euro al dipendente iscritto all’ Ebit con familiare, convivente e non, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100%, o con grave disabilità come previsto dalla L. n. 104/1992.
I contributi anzidetti, sono erogabili agli iscritti con un Isee pari o inferiori a 25mila euro annui, ed ai dipendenti di aziende che applicano integralmente il CCNL dell’Industria turistica.
E’ poi previsto un ulteriore contributo legato alla formazione ed aggiornamento rivolto ai lavoratori ed alle lavoratrici di imprese che non hanno operato licenziamenti nel periodo tra gennaio 2022 e la data di presentazione del progetto.
Ove, per comprovate esigenze organizzative, l’erogazione della formazione avvenga fuori dall’orario di lavoro, e per un massimo di 16 ore, la partecipazione è volontaria ed incentivata con il riconoscimento di un’indennità pari a 10,00 euro l’ora.
L’Ente Bilaterale predisporrà, inoltre, procedure e modulistica entro il mese di gennaio 2023, al fine di essere operativo a decorrere dal 1° febbraio 2023.
Da ultimo, si può ben osservare che, l’intesa ha raccolto positivamente le richieste avanzate, unitamente ai precedenti interventi, ponendo quindi le basi per una riforma sostanziale del sistema bilaterale nel settore. Difatti, ciò a cui si vuole giungere è un sistema in cui, le prestazioni, vengano garantite in modo stabile ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, a tutti i lavoratori e le lavoratrici.

 

Assegno sociale per stranieri: i requisiti per ottenerlo

L’INPS fornisce chiarimenti in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale a cittadini stranieri sia appartenenti all’UE, sia extracomunitari o apolidi (INPS, circolare 12 dicembre 2022, n. 131).

L’intervento dell’Istituto riguardante i requisiti necessari all’ottenimento dell’assegno sociale da parte di cittadini stranieri sia appartenenti a Stati dell’Unione Europea, sia extracomunitari o apolidi, si è reso necessario per le richieste provenienti dalle sue stesse strutture territoriali e in virtù della complessità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale. Nel caso dei cittadini stranieri, infatti, a partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto dall’articolo 20, comma 10 del D.L. n. 112/2008 l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni. Dato che la norma citata non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno legale e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero, l’Istituto, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, applica l’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

Nel caso dell’assegno sociale, pertanto, l’INPS ritiene che per analogia possa applicarsi la suddivisione del decennio in due periodi quinquennali consecutivi, con la verifica delle ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo: continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio; nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio.

Infine, nella circolare in oggetto vengono, tra l’altro, illustrati i requisiti richiesti per il riconoscimento della maggiorazione del trattamento prevista dall’articolo 70 della Legge n. 388/2000 e dall’articolo 38 della Legge n. 448/2001.