Incentivi apprendistato duale per gli edili del Veneto

Edilcassa Veneto, con riferimento all’apprendistato duale, interviene per tutto il 2022 con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori edili del Veneto.

La legge di Bilancio 2022, ha confermato per tutto il 2022 l’agevolazione per l’assunzione di apprendisti di primo livello, c.d. “apprendistato duale”, con riferimento alle piccole imprese. In particolare, la norma prevede che per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, venga riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi.
Con riferimento all’apprendistato duale, Edilcassa Veneto, in applicazione dell’Accordo Regionale siglato nel 2020, interviene con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori.
Nello specifico è previsto un contributo pari all’80% dei costi sostenuti, con un massimo di € 300,00, nel caso in cui le imprese si avvalgono, per l’attività di accompagnamento e supporto alla coprogettazione, delle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto. Viene inoltre riconosciuto un contributo pari al 50% dei costi sostenuti, con un massimo di € 150,00, nel caso di partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale, organizzate dalle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto.
Per quanto riguarda i lavoratori, il citato accordo regionale prevede l’erogazione di una borsa di studio da erogare all’apprendista duale al conseguimento del titolo di studio, di importo pari a € 1.300,00.

Obblighi contributivi per incarichi fuori ruolo presso istituzioni UE: chiarimenti

L’Inps riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o espletare un incarico presso Enti ed organismi internazionali, fornendo chiarimenti sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici in relazione agli incarichi temporanei presso le Istituzioni UE e sulle facoltà riconosciute ai dipendenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l’Unione europea, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo (Circolare 14 gennaio 2022, n. 7).

Tutela previdenziale

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che sono collocati fuori ruolo, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso Enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni presso Stati esteri, sono tutelati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Quelli collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea godono di un particolare regime previdenziale, derivante dal coordinamento della disciplina nazionale e di quella europea.
I funzionari e gli altri agenti presso le Istituzioni UE sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale costituito nel quadro dell’organizzazione dell’Unione (di seguito regime dell’Unione) con un finanziamento e una configurazione completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri. Tale regime è comune a tutte le Istituzioni dell’Unione.
Riguardo al finanziamento del regime di sicurezza sociale europeo, il pagamento delle prestazioni è a carico del bilancio dell’Unione e gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio della ripartizione; il lavoratore, inoltre, deve contribuire per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni.
La tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione, per la prevalenza del diritto dell’Unione sull’ordinamento nazionale, di conseguenza nessuna contribuzione è dovuta dall’Amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici.
Tuttavia, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea. Tali obblighi devono essere rapportati alla retribuzione virtuale, corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, non sussiste l’obbligo contributivo IVS, ma l’Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo è tenuta, ove le rispettive prestazioni non siano garantite dalle norme che disciplinano il Fondo dell’Unione, all’adempimento degli ulteriori obblighi contributivi, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, già dovuti in costanza di rapporto di lavoro.

Cessazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro con l’UE: facoltà concesse ai lavoratori

Nel caso di funzionari che possano far valere periodi assicurativi dopo la cessazione del servizio presso l’Unione o prima della loro assunzione presso la stessa, la possibilità di operare una ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquisite, rispettivamente, nell’ambito del regime pensionistico comunitario e degli ordinamenti di sicurezza sociale vigenti negli Stati membri.
Con particolare riferimento al personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso l’UE, possono individuarsi le seguenti ipotesi alternative:
– il dipendente collocato fuori ruolo dall’Amministrazione pubblica di appartenenza, che cessi il suo incarico presso l’UE per riprendere servizio con iscrizione ai Fondi o alle Casse pensionistiche dell’INPS, può presentare una domanda diretta ad ottenere il trasferimento presso l’ordinamento pensionistico nazionale dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’UE, attualizzato alla data del trasferimento effettivo;
– il dipendente collocato fuori ruolo dall’Amministrazione pubblica di appartenenza, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica continui a prestare servizio come funzionario presso l’UE, può presentare una domanda diretta ad ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario del capitale, attualizzato alla data del trasferimento, che rappresenta i diritti a pensione maturati nel sistema previdenziale nazionale. In tale ultima ipotesi, poiché il rapporto di lavoro con il datore italiano si è risolto, all’interessato deve essere liquidata la prestazione di fine servizio o di fine rapporto.
La facoltà di cui ai punti precedenti può essere esercitata soltanto una volta per Stato membro e per Fondo di pensione.

Istanze di rimborso dei contributi versati alle Casse e ai Fondi pensionistici dell’INPS

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento.
A tal fine, l’Amministrazione deve inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell’Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.
L’INPS procede al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.
Il corretto importo della contribuzione da restituire per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica è rilevato attraverso le denunce a variazione trasmesse dalle Amministrazioni con il flusso UNIEMENS – ListaPosPA.
La contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.
Qualora i contributi versati alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica abbiano dato luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale obbligatoria, anche con eventuale liquidazione dell’indennità una tantum, tenuto conto del periodo di aspettativa fuori ruolo fruita per l’espletamento dell’incarico temporaneo presso l’Unione europea, l’INPS procede alla restituzione dei contributi indebiti.
Sono esclusi dalla ripetizione i contributi relativi ai periodi in argomento già utilizzati, alla data del 14 gennaio 2022, per la liquidazione della pensione. In tali ipotesi la posizione assicurativa dei soggetti interessati si considera consolidata. Per converso, eventuali altre prestazioni (ad esempio riscatti o ricongiunzioni) che siano state definite utilizzando anche la contribuzione indebita e successivamente rimborsata saranno oggetto di riesame.
Non sono rimborsabili, altresì, i contributi versati ai Fondi ex INADEL ed ex ENPAS per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM.

Elaborazione dei flussi Uniemens

Per i periodi durante i quali il dipendente pubblico iscritto alla Gestione Pubblica è collocato fuori ruolo per l’assunzione di un impiego o di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, l’Amministrazione di appartenenza deve trasmettere mensilmente il flusso Uniemens ListaPosPA avendo cura di indicare il Tipo Servizio 21 “Personale fuori ruolo – art. 1 legge n. 1114/1962 per impiego o incarico temporaneo Unione europea” valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle Gestioni a cui il dipendente risulta iscritto all’atto del collocamento fuori ruolo, ad esclusione di quella pensionistica.
La contribuzione deve essere commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio.
Le indicazioni operano a decorrere dal mese successivo al 14 gennaio 2022.
Per regolarizzare i periodi pregressi, entro i limiti prescrizionali, sarà necessario che l’Amministrazione trasmetta, per ciascun periodo già denunciato con il Tipo Servizio 15 “Aspettativa personale fuori ruolo impiego presso enti ed organismi internazionali di cui all’art. 1 della legge n. 1114 del 27/07/1962”, le denunce a variazione, compilando l’elemento V1 Causale 5 con le modalità illustrate al primo capoverso del presente paragrafo.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata le indicazioni relative alla elaborazione delle denunce contributive saranno fornite con successivo messaggio.

CCNL CASE DI CURA ANPIT – CISAL: Accordo sull’I.V.C.

Firmato, il 13/12/2021, tra ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA e CISAL Terziario, CISAL, l’accordo sull’Indennità di Vacanza Contrattuale per i Lavoratori ai quali si applichi il CCNL “Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori”, del 21/11/2017 e scaduto il 31/12/2020

Il CCNL Anpit-Cisal “Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori” firmato il 21/11/2017 e scaduto il 31/12/2020, all’art. 27 prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (ovvero da aprile 2021), si dovrà riconoscere ai lavoratori l’Indennità di Vacanza Contrattuale.

Il medesimo articolo prevede che dalla decorrenza del CCNL rinnovato, l’Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.

Ciò posto, le Parti con la firma dell’accordo del 13/12/2021, hanno convenuto che dall’1/4/2021 ai lavoratori cui si applica il suddetto CCNL 21/11/2017, si dovrà riconoscere l’Indennità di Vacanza Contrattuale mensile di cui alla successiva Tabella, quale componente della Retribuzione Mensile Normale, espressa nel Tempo Pieno.

In caso di Tempo Parziale, l’I.V.C. dovrà essere riconosciuta al lavoratore in proporzione al suo Indice di Prestazione.

Tenuto conto che la decorrenza dell’I.V.C. è dalla mensilità di aprile 2021, con la prima retribuzione utile, al Lavoratore dovranno essere riconosciute le I.V.C. nel frattempo maturate.

Livello

P.B.N.C.M. lorda in euro

I.V.C. lorda in euro

Quadro A1 2.116,00 53,69
A2 1.840,00 55,38
A3 1.610,00 48,46
B1 1.472,00 44,31
B2 1.334,00 40,15
C1 1.196,00 36,00
C2 1.104,00 33,23
D1 1.012,00 30,46
D2 920,00 27,69
Operatore di Vendila di 1.a Categoria 1.199,97 36,12
Operatore di Vendita di 2.a Categoria 1.075,84 32,38
Operatore di Vendita di 3.a Categoria 993,08 29,89

 

Indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti del CCNL Terziario Avanzato Anpit – Cisal

Sottoscritto un accordo per determinale l’Indennità di Vacanza Contrattuale destinata ai Lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL Terziario Avanzato Anpit – Cisal

L’art. 27 di tale CCNL prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (ovvero da ottobre 2021), si dovrà riconoscere ai lavoratori la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale.
Il medesimo articolo prevede che dalla decorrenza del CCNL rinnovato l’Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. Nel corso del 2020, l’Emergenza Sanitaria ha ritardato la determinazione dell’I.V.C. come prevista dal CCNL. Le Parti intendono salvaguardare, anche in questo momento di difficoltà economica, l’occupazione ed il reddito dei lavoratori, riconoscendo il loro diritto all’I.V.C. anche per il periodo nel frattempo intercorso.
In caso di Tempo Parziale, l’I.V.C. dovrà essere riconosciuta al Lavoratore in proporzione al Suo Indice di Prestazione
Tenuto conto che la decorrenza dell’I.V.C. è dalla mensilità di ottobre 2021, con la prima retribuzione utile, al Lavoratore dovranno essere riconosciute le I.V.C. nel frattempo maturate.

Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere dal 1/10/2021

Livello

P. B. M.N.C.M. lorda, in euro

I. V.C. lorda in euro

Dirigente 3.796,00 95,66
Quadro 2.756,00 69,45
A1 2.350,40 59,23
A2 2.100,80 52,94
B1 1.851,20 46,65
B2 1.684,80 42,46
C1 1.508,00 38,00
C2 1.352,00 34,07
D1 1.185,60 29,88
D2 1.040,00 26,21
Operatore di Vendita di 1° Categoria 1.666,08 41,99
Operatore di Vendita di 2° Categoria 1.516,32 38,21
Operatore di Vendita di 3° Categoria 1.357,20 34,20
Operatore di Vendita di 4° Categoria 1.216,80 30,66

Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale

19 genn 2022 In tema di infortunio sul lavoro, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata.

La Corte d’appello territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il datore di lavoro e il resposabile della sicurerezza responsabili del reato loro ascritto di lesioni colpose, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Al datore, si rimprovera di non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio, ed in particolare di non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione; al responsabile, invece, si rimprovera di aver sottovalutato il rischio derivante dall’utilizzo del tornio in assenza di protezione frontale; al legale rappresentante della ditta produttrice del tornio, si addebita di aver venduto un macchinario sprovvisto di apposita protezione dagli organi in movimento.
La ritenuta necessità di uno schermo “protettivo” sul macchinario in questione appare frutto di un ragionamento creativo, secondo la logica del “senno del poi”, che, come noto, non può fondare il giudizio di colpevolezza colposa. In tale ambito, infatti, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata.
La sentenza impugnata, di contro, ha individuato la regola cautelare sulla base di una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto: non ha, infatti, considerato la fase di lavorazione in cui si è verificato l’incidente e non si è posta il problema di quali fossero le misure di protezione previste per quella specifica fase.
La motivazione si limita a prendere atto della condotta colposa del lavoratore definendola non abnorme; e liquida come mera “illazione” la (invece) corretta considerazione difensiva secondo cui la presenza dello schermo richiesto (ma apparentemente non previsto neanche dalla normativa UNI dianzi indicata) non avrebbe comunque scongiurato il verificarsi dell’evento, visto che il lavoratore avrebbe comunque dovuto aggirarlo per accedere al pezzo lavorato, inserendo la mano nell’organo in movimento.
In conclusione, le argomentazioni su cui si fonda la responsabilità dei prevenuti non hanno adeguatamente valutato la circostanza che il tornio era dotato di un apposito dispositivo di protezione, in relazione alla fase lavorativa nel corso del quale è avvenuto l’infortunio, costituito dal pedale del freno: azionandolo, il mandrino si sarebbe fermato, consentendo all’operaio di prelevare il pezzo senza problemi.
La regola cautelare dello schermo “protettivo” è stata ricavata ex post ed in maniera congetturale dai giudici di merito, senza una effettiva analisi dell’utilità e percorribilità in concreto di una simile soluzione alla luce delle modalità di funzionamento del macchinario e, soprattutto, della fase di lavorazione in cui si è verificato l’infortunio.

Contratto integrativo aziendale: disdetta dell’iscrizione a Confindustria e disapplicazione

La disdetta dell’azienda all’associazione sindacale dei datori di lavoro, non integra la disapplicazione del contratto integrativo aziendale, nel momento in cui l’azienda stessa attua una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto o di alcune di esse. (Corte di Cassazione, Ordinanza 13/1/2022, n. 935)

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con Ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 935, chiamata a decidere sul caso di un’azienda che successivamente all’atto di disdetta di adesione all’associazione nazionale di rappresentanza delle imprese – Confindustria – aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive previste dal contratto integrativo interaziendale, mentre si rifiutava di pagarne altre. Rifiuto ritenuto pertanto illegittimo.

La Corte di merito ha affermato che la società, “ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come “ex ristrutturazione salariale”, “premio di produzione”, “premio di produttività e qualità”, “premio di partecipazione – parte fissa”, “buoni pasto”)”.
Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti, la Corte Suprema, ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall’associazione sindacale dei datori di lavoro, implicitamente avesse mantenuto l’applicazione della contrattazione collettiva.
Principio più volte affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 24336 del 2013, 10213 del 2000, 10375 del 2001): la valutazione che porta a ritenere sussistente l’implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile nella sede di esame.

Pertanto, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società, alla contrattazione collettiva. Peraltro, la società ricorrente nemmeno ha indicato ulteriori istituti contrattuali (del contratto integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione – parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di “tutte” le clausole pattizie.
In conclusione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla società.

Provvidenze ELBA per le imprese artigiane lombarde

Per le imprese artigiane lombarde le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022.

Con accordo siglato lo scorso 4 agosto, è stato deciso che le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022, salvo quanto previsto per la singole provvidenze.

Contributo spese acquisti libro scolastici (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori sarà corrisposto un contributo con riferimento all’anno scolastico (2021/2022), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori. L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo annuale stanziato per l’anno 2021 è di euro 450.000,00.
La domanda per l’anno scolastico 2021/2022 può essere presentata fino al 31/1/2022.

Indennità antitubercolari: importi per il 2022

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2022 (INPS – Circolare 14 gennaio 2022, n. 6).

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2020 (determinato in via provvisoria in misura pari allo 0% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a + 1,7% dal 1° gennaio 2022 e allo 0% dal 1° gennaio 2021.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato:

– Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati:
   * € 13,50 (1°gennaio 2021)
   * € 13,73 (1°gennaio 2022)

– Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975:
   * € 6,74 (1°gennaio 2021)
   * € 6,85 (1°gennaio 2022)

– Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera):
   * € 22,49 (1°gennaio 2021)
   * € 22,87 (1°gennaio 2022)

– Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera):
   * € 11,25 (1°gennaio 2021)
   * € 11,44 (1°gennaio 2022)

– Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
   * € 90,77 (1°gennaio 2021)
   * € 92,31 (1°gennaio 2022)

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2021 e al 2022, con i nuovi importi.
L’INPS rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,73, dovrà essere erogata quest’ultima.

IGIENE AMBIENTALE – FONDO FASDA: piani sanitari per familiari

Fasda, il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitaria, presenta per il 2022, i piani sanitari dedicati ai familiari

I Piani Sanitari offerti dal Fondo FASDA e dedicati ai familiari degli iscritti per l’anno 2022, sono due:

– il Piano sanitario “Familiari” per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti ad un costo individuale di € 350,00;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni non compiuti” ad un costo individuale di € 150,00.

Il contributo può esser pagato tramite carta di credito, bonifico bancario o finanziamento (a partire da € 180,00) a tasso zero fino al l 31 gennaio 2022.
La copertura sanitaria per i familiari dell’iscritto, sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dall’1/1/2022 al 31/12/2022.

Si precisa che:
– L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
– Il Piano sanitario “Familiari” prevede una franchigia – a carico del richiedente – di € 20,00 per ogni singola prestazione relativa a: visite specialistiche e accertamenti diagnostici.
– Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2022 saranno accolte previa verifica di eventuali sospensioni nell’anno precedente che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Centri di assistenza fiscale: certificazione ISEE

Con messaggio INPS n. 195/2022 è stato stabilito che i Centri di assistenza fiscale (CAF) interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023. La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 191/2021, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).